Questa breve guida è stata realizzata per chiarire quali sono i nuovi aspetti che a partire dal 2 Giugno 2015 regolamentano l’uso dei Cookies
Il provvedimento del Garante per la Privacy dell’8 Maggio 2014 ha come scadenza il 2 Giugno 2015, data entro il quale i titolari dei siti web che utilizzano cookies dovranno regolarizzarne l’uso tramite le soluzioni previste dalla normativa.
Nel web circolano varie analisi di questa discussa e controversa normativa, ma il nostro scopo è quello di capire quando va’ applicata e come. Per fare questo prenderemo in esame i possibili casi presenti nell’infografica rilasciata dal garante.
AGGIORNAMENTO 21/01/2017
La notifica al Garante, ai sensi dell’articolo 37 del Codice di Protezione dei Dati, è stata abrogata dal Regolmento 679/2016. Non è dunque più necessario inviare la notifica preventiva al Garante. Per saperne di più https://www.garanteprivacy.it/home/doveri
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Come comportarsi: In questo caso NON è necessario rilasciare informativa o chiedere il consenso ai visitatori, né tantomeno la notifica al Garante.
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Caso 1: siti web con servizi analitici NON di terze parti utilizzati per migliorare la fruibilità del sito SENZA la profilazione degli utenti..
Come comportarsi: In questo caso è necessario il rilascio dell’informativa. Sarà sufficiente inserire l’informativa estesa in una pagina dedicata descrivendo i cookies rilasciati.
Caso 2: siti web con servizi analitici NON di terze parti utilizzati per migliorare la fruibilità del sito CON la profilazione degli utenti.
Come comportarsi: A differenza del Caso 1, in questa situazione è necessario mostrare, oltre all’informativa estesa, il banner con l’informativa breve e la richiesta di consenso preventivo (con blocco dei cookie prima del consenso).
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Caso 1: siti web con servizi analitici di terze parti utilizzati per migliorare la fruibilità del sito SENZA profilazione degli utenti.
Come comportarsi: Anche in questo caso, fintanto che non interviene la raccolta dati per la profilazione, è necessario il rilascio dell’informativa estesa. Sarà dunque sufficiente creare una pagina dedicata descrivendo i cookies rilasciati dal sito.
Caso 2: siti web con servizi analitici di terze parti utilizzati per migliorare la fruibilità del sito CON profilazione degli utenti.
Come comportarsi: Anche in questo caso, fintanto che non interviene la raccolta dati per la profilazione, è necessario il rilascio dell’informativa estesa. Sarà dunque sufficiente creare una pagina dedicata descrivendo i cookies rilasciati dal sito.
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Come comportarsi: Come sempre, fino a che non viene eseguita la profilazione, basta pubblicare l’informativa estesa. Al contrario, se viene eseguita la profilazione, vanno integrati informativa breve e consenso preventivo con blocco dei cookies.